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Annullamento Del Contratto Per Violenza

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Annullamento del contratto per violenza: no a scelte commerciali
Un Gestore di carburanti ha chiesto il risarcimento dei danni e l'annullamento del contratto per violenza morale, sostenendo di essere stato costretto da una Compagnia Petrolifera a firmare un accordo svantaggioso dietro la promessa, poi non mantenuta, di un secondo contratto più redditizio. La Compagnia Petrolifera ha reagito chiedendo il pagamento delle indennità per l'occupazione abusiva dell'impianto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Gestore. I giudici hanno chiarito che il timore interno o la convenienza economica non costituiscono una minaccia grave e ingiusta. Inoltre, per l'occupazione abusiva dei locali dopo la scadenza del contratto, il Gestore deve pagare l'indennità senza necessità di una formale messa in mora. Il Gestore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Annullamento del contratto per violenza: l’assoluzione cambia tutto
Una donna chiede l'annullamento del contratto per violenza, sostenendo che l'ex compagno l'abbia costretta a vendergli la casa sotto minaccia di morte. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la domanda, basandosi anche su una condanna penale di primo grado dell'uomo. Tuttavia, durante il processo civile, l'uomo viene definitivamente assolto in appello in sede penale per insufficienza di prove. La Corte d'Appello civile ignora del tutto questa assoluzione definitiva. Gli eredi dell'uomo ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che il giudice civile non può ignorare una sentenza penale di assoluzione definitiva riguardante gli stessi fatti, anche se conserva un potere di valutazione autonomo. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Annullamento del contratto per violenza: scelta o minaccia?
Un creditore ha chiesto il pagamento di somme dovute in base a scritture private. I debitori hanno richiesto l'annullamento del contratto per violenza, sostenendo di essere stati costretti a firmare per liberare un'azienda agricola e non perdere una vantaggiosa vendita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei debitori. I giudici hanno chiarito che il timore interno di perdere un affare o la pressione economica non costituiscono violenza morale. Per ottenere l'annullamento del contratto per violenza è necessaria una minaccia specifica, ingiusta e oggettiva da parte dell'altro contraente o di un terzo, idonea a condizionare una persona sensata. Le semplici valutazioni di convenienza economica non invalidano il consenso.
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Abuso sul lavoro: annullamento del contratto per violenza
Una donna (La Venditrice) chiede l'annullamento della vendita di una casa, sostenendo di essere stata costretta a firmare a causa delle minacce e delle pressioni psicologiche esercitate dalla caposala (L'Acquirente), sua superiore gerarchica. La Corte d'appello accoglie la domanda e condanna L'Acquirente al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile. La Cassazione conferma l'annullamento del contratto per violenza, stabilendo che le pressioni psicologiche sul lavoro escludono il libero consenso. Tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso dell'Acquirente sulla quantificazione dei danni: il risarcimento deve essere ricalcolato escludendo il periodo in cui l'immobile era sotto sequestro giudiziario, poiché in quel lasso di tempo i canoni di affitto non sono stati incassati dall'Acquirente ma dal custode. La causa viene rinviata per un nuovo calcolo.
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