I comproprietari di un immobile hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo condominiale per il pagamento di spese deliberate dall'assemblea. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, rilevando che i vizi lamentati, relativi all'irregolarità della costituzione del condominio e delle convocazioni, costituivano motivi di annullabilità e non di nullità. Di conseguenza, tali vizi avrebbero dovuto essere impugnati entro trenta giorni e non potevano essere fatti valere come semplice difesa contro l'ingiunzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei proprietari, confermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo condominiale il giudice deve solo verificare l'esistenza e l'efficacia della delibera. I vizi di annullabilità non possono essere eccepiti per bloccare il pagamento se la delibera non è stata tempestivamente impugnata.
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