La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito la distinzione fondamentale tra apertura di credito e 'castelletto di sconto' ai fini della prescrizione per le azioni di ripetizione. La Corte ha stabilito che i versamenti su conti anticipi (castelletti) hanno natura di rimesse solutorie, con la prescrizione che decorre da ogni singola operazione e non dalla chiusura del conto, a differenza di quanto avviene per il fido di cassa. La sentenza di merito, che aveva unificato le diverse forme di affidamento, è stata cassata con rinvio.
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