Una società finanziaria cessionaria di crediti bancari chiedeva la regolare ammissione al passivo del credito ipotecario sorto da un mutuo fondiario concesso a una società poi fallita. La Corte d'Appello aveva declassato il credito a chirografo, sostenendo che l'ipoteca avesse superato il termine ventennale prima della vendita forzata. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della creditrice e chiarisce che la durata ventennale dell'ipoteca si calcola al momento del deposito della domanda di ammissione al passivo e non alla liquidazione dei beni. Inoltre, i giudici di legittimità impongono la conoscenza d'ufficio dei tassi di interesse ministeriali e censurano l'omessa pronuncia sulle quote capitale e moratorie.
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