La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello tributario, il deposito del solo avviso di ricevimento della raccomandata è sufficiente, a patto che riporti la data di spedizione certificata da un timbro o da una stampigliatura meccanografica dell'ufficio postale. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate per il mancato deposito della ricevuta di spedizione, ritenendo tale approccio eccessivamente formalistico e contrario a un principio di diritto consolidato. Il caso è stato rinviato alla corte di merito per un nuovo esame.
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