La Corte d'appello confermava la condanna a due anni di reclusione inflitta a un imputato, considerato amministratore di fatto di una società, per il reato tributario di occultamento di scritture contabili finalizzato all'evasione fiscale. L'imputato ricorreva in Cassazione lamentando l'assenza di prove sul suo effettivo ruolo direttivo e sull'effettivo occultamento. I verificatori fiscali non avevano mai formulato alcuna richiesta di esibizione documentale nei suoi confronti, avendola rivolta soltanto al formale prestanome. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando come l'occultamento si consumi all'atto dell'ispezione tributaria. Pertanto, la responsabilità richiede la prova rigorosa della consapevolezza della verifica e della richiesta di esibizione. I giudici hanno quindi annullato la condanna con rinvio a una diversa sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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