L'amministratore di condominio, ai sensi della legge italiana, è l'organo esecutivo del condominio. Il rapporto giuridico, riconducibile al mandato, s'instaura tra amministratore e singoli condomini, e non con il condominio, che non ha personalità giuridica (in questo senso Cass. SS.UU. n. 9148/08). Non esiste un albo degli amministratori di condominio, ma solo libere associazioni sindacali di categoria. La nomina Tale figura è prevista dal Codice Civile, che all'art. 1129 recita: La legge quindi non prevede sanzioni per i condomini che non provvedano alla nomina di un amministratore, ma un solo condomino può rivolgersi al Tribunale ed ottenere la nomina giudiziaria di un amministratore. Dunque l'amministratore può essere nominato: dall'assemblea dei condomini, con la dovuta maggioranza; in difetto, ove i condomini non provvedano, o non si raggiunga una maggioranza su nessun candidato, dal Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione. L'amministratore deve essere nominato quando i condomini sono più di otto su richiesta di anche solo uno di loro; deve essere eletto dall'assemblea dei condomini (art. 1129 del codice civile). La nomina dell'amministratore fatta dal costruttore e/o venditore di un edificio, anche se inserita nel rogito di acquisto, è nulla. L'amministratore, quando il condominio ne è sprovvisto e l'assemblea non riesce a pronunciarsi a proposito, può essere nominato dall'Autorità Giudiziaria. L'Autorità Giudiziaria può essere interpellata su richiesta anche di un solo condomino. La nomina dell'amministratore è vincolata alla legge: è necessaria la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio (cioè 500 millesimi su 1.000, cfr. art. 1136, secondo comma, c.c.). La stessa maggioranza, secondo la giurisprudenza, è necessaria per confermare l'amministratore per un altro anno. Questo orientamento, tuttavia, per quanto maggioritario, non è univoco. Si veda sul punto Trib. di Roma n. 10701/09 Chi può essere nominato amministratore Se il regolamento condominiale non dice altrimenti, amministratore può essere chiunque venga votato dalla maggioranza dei condomini, anche se proprietario dello stabile condominiale; non deve cioè necessariamente essere un professionista esterno, né è previsto un titolo di studio o altro requisito, ad esempio l'iscrizione ad un Albo Professionale. Per lungo tempo s'è detto che l'amministratore di condominio deve essere una persona fisica. Da diversi anni, ormai, la Cassazione ritiene legittima la nomina di una persona giuridica o di una società di capitali (cfr, su tutte, Cass. 24 ottobre 2006 n. 22840). Secondo le modifiche apportate dalla Legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, tra le altre normative nuove, l'amministratore deve essere qualificato, con titolo di studio di diploma di scuola superiore, aver frequentato corsi di formazione iniziale e successivi corsi periodici di aggiornamento e deve possedere i requisiti per poter emettere documentazione fiscale del suo onorario. Cessazione della carica di amministratore L'incarico dell'amministratore di condominio cessa, oltre che in caso di decesso, nei casi in cui vi sia: revoca da parte dell'assemblea condominiale; revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria competente; dimissioni volontarie. La revoca può avvenire dall'assemblea condominiale, con la stessa maggioranza necessaria per la nomina, anche senza motivo (art. 1136 del codice civile). Tuttavia, secondo diversi giuristi, i condomini hanno l'obbligo di provvedere all'adeguamento del compenso fino alla fine della durata contrattuale, ossia un anno. Revoca ad opera dell'Autorità Giudiziaria La revoca da parte dell'Autorità Giudiziaria, su istanza di uno o più condomini, può avvenire nei seguenti casi (Ex art. 1129 e art. 1131, comma 4, c.c.): L'amministratore di condominio ha ricevuto un atto giudiziario che non rientra nelle sue competenze e non ne ha dato tempestiva notizia all'assemblea (in questo caso è tenuto anche al risarcimento dei danni). Vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (ad esempio fatti che denotano che l'amministratore antepone interessi personali a quelli attinenti al condominio). Per due anni non ha reso il conto della sua gestione. Il provvedimento del Tribunale relativo alla istanza di nomina o di revoca dell'amministratore, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini, si risolve in un provvedimento di volontaria giurisdizione, cioè in un intervento sostanzialmente amministrativo, privo degli effetti di una vera e propria sentenza. Non si applicano, pertanto, le regole sulla condanna alle spese, che prevedono di regola il rimborso delle spese in favore del vincitore ed a carico del perdente. Le spese restano dunque a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. 26-09-2005, n. 18730, Cass. 30.3.2001 n. 4706). Leggi dello Stato e Codice Civile Testo unico dell'edilizia - D.P.R. n. 380/2001 e Regolamenti Urbanistici Edilizi Nel testo unico dell'edilizia vengon