La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per furto d'acqua. L'imputato, occupando un appartamento, usufruiva di un allaccio abusivo alla rete idrica per sottrarre acqua all'ente erogatore senza pagare il corrispettivo. La difesa sosteneva che la responsabilità fosse della precedente titolare dell'utenza, ormai trasferita. I giudici hanno confermato la condanna, ribadendo che la valutazione delle prove spetta solo ai giudici di merito e che l'occupazione dell'immobile e l'uso dell'acqua senza pagamento configurano chiaramente il reato di furto tramite allaccio abusivo alla rete idrica.
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