Definizione
Strumento utilizzato per misurare la concentrazione di alcol nel sangue attraverso l'analisi dell'aria espirata. Il suo esito positivo costituisce prova dello stato di ebbrezza.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 64 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 78% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 12%
- Rigettato 8%
- Inammissibile 78%
- Altro 2%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 769%
- Penale Sez. 430%
- Penale Sez. 62%
Precedenti più richiamati
- Cass. 29939/2020in 6 provvedimenti
- Cass. 16816/2021in 8 provvedimenti
- Cass. 33594/2021in 10 provvedimenti
- Cass. 34470/2016in 3 provvedimenti
- Cass. 34355/2020in 3 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza con aggravante notturna. L'etilometro aveva registrato tassi di 1,38 e 1,44 g/l, corroborati da evidenti sintomi fisici. La difesa contestava il funzionamento dello strumento e chiedeva la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha chiarito che l'alcoltest gode di una presunzione di affidabilità: spetta all'automobilista provare l'eventuale mancata revisione tramite richiesta del libretto metrologico. Inoltre, i giudici hanno escluso la particolare tenuità a causa dei valori alcolemici elevati e dell'orario notturno, a prescindere dall'assenza di incidenti. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi a test antidroga dopo un incidente. Il conducente contestava l'utilizzo delle sue dichiarazioni alla polizia e la mancanza di un etilometro. La Suprema Corte ha confermato la condanna, chiarendo che la sua responsabilità come guidatore era provata da molteplici elementi (verbale firmato, consenso all'alcoltest, lesioni compatibili) indipendentemente dalle dichiarazioni. Ha inoltre ribadito che il verbale di accertamenti urgenti, inclusi gli esiti dell'alcoltest con tassi elevati, è pienamente utilizzabile. Il conducente è stato condannato alle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Un automobilista veniva condannato per il reato di rifiuto alcoltest a seguito di un controllo stradale. Il Giudice applicava anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni. Il guidatore proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la mancata dazione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di avvisare il conducente del diritto al difensore non sussiste in caso di rifiuto alcoltest. La presenza dell'avvocato serve infatti a garantire la regolarità dell'atto irripetibile. Se il conducente rifiuta il test, l'atto non ha luogo e la garanzia non occorre. L'automobilista è stato condannato alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un automobilista riceve la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale. L'imputato propone ricorso in Cassazione per annullare la sentenza. La difesa sostiene che gli agenti non hanno fornito tempestivamente l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'alcoltest. L'imputato contesta anche la mancata prova dell'omologazione dell'etilometro e richiede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che l'avviso orale dato prima dell'esame è valido anche se il verbale scritto viene redatto dopo. Inoltre la prova dell'omologazione dell'apparecchio spetta al Pubblico Ministero solo di fronte a contestazioni specifiche. I precedenti penali dell'automobilista impediscono l'applicazione della particolare tenuità. Il ricorrente perde la causa e deve pagare spese e sanzione.
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Un individuo è stato condannato per aver rifiutato di sottoporsi a test alcolici e stupefacenti, e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ha presentato ricorso lamentando la mancata informazione sul diritto di farsi assistere da un avvocato durante l'alcoltest. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'obbligo di avvisare del diritto di difesa alcoltest sussiste solo se il test viene effettivamente eseguito, non in caso di rifiuto. La presenza del difensore serve a garantire la regolarità dell'atto irripetibile, non a consigliare sul rifiuto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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Un conducente è stato condannato per il rifiuto alcoltest dopo che la polizia aveva riscontrato sintomi di alterazione alcolica. L'imputato ha presentato ricorso, lamentando la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento, la nullità della notifica del decreto di citazione e l'omesso esame in dibattimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'obbligo di avvisare della facoltà difensiva non sussiste se il conducente rifiuta l'alcoltest, poiché il reato si perfeziona con il rifiuto stesso. Ha inoltre ritenuto infondate le altre doglianze procedurali. Il conducente ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese processuali.
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Un conducente perde il controllo del proprio veicolo e finisce in un fossato. Un agente di polizia municipale assiste all'incidente e presta immediato soccorso. L'agente percepisce un forte alito vinoso, eloquio confuso e scarso equilibrio, allertando i militari per il test dell'etilometro. L'accertamento conferma la violazione per guida in stato di ebbrezza con esito positivo. Il conducente impugna la condanna in Cassazione sostenendo l'inutilizzabilità delle testimonianze e dei verbali di misurazione. I giudici supremi confermano la piena validità della testimonianza diretta e degli scontrini dell'alcoltest quali prove irripetibili. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il conducente al pagamento delle spese legali e di una sanzione pecuniaria.
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Un Conducente ha presentato ricorso contro una condanna per guida in stato di ebbrezza, contestando l'attendibilità dell'alcoltest e l'assenza di danni. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. I motivi addotti dal Conducente erano generici e riproponevano questioni di fatto già valutate. La Corte ha ribadito che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova valida, salvo prova contraria specifica. L'inammissibilità ha precluso anche la valutazione di un'eventuale prescrizione del reato, confermando la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Un automobilista è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. Il tasso alcolemico riscontrato era di 2,79 g/l. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo il mancato avviso della facoltà di nominare un difensore prima dell'alcoltest, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle pene sostitutive. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la nullità dell'alcoltest andava eccepita prima della sentenza di primo grado e che l'elevata concentrazione alcolica impedisce la non punibilità. Inoltre, i motivi non proposti in appello risultano inammissibili e il giudice può legittimamente negare le sanzioni sostitutive basandosi sulla gravità dell'incidente. Il condannato dovrà pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammente.
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Un automobilista è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale in orario notturno. Il conducente ha proposto ricorso in Cassazione contestando la regolarità dell'alcoltest per mancato avviso del diritto alla difesa, la sussistenza dell'incidente e il mancato prevalere delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'eccezione sull'avviso del difensore era tardiva e mai sollevata nei motivi d'appello iniziali. Inoltre, l'impatto in centro abitato con l'intervento dell'ambulanza dimostra la presenza di un reale incidente stradale, che ha interrotto la circolazione e creato pericolo. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Un cittadino italiano viene condannato in Romania per guida in stato di ebbrezza a nove mesi di reclusione, con pena sospesa e libertà vigilata. L'autorità giudiziaria avvia in Italia la procedura per il riconoscimento sentenza straniera per consentire l'esecuzione delle sanzioni nel luogo di residenza dell'imputato. Il condannato impugna il provvedimento, lamentando di non aver avuto un interprete durante l'alcoltest e nelle fasi iniziali dell'accertamento di polizia estero. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la validità del riconoscimento. I giudici chiariscono che l'assistenza dell'interprete non è obbligatoria durante gli accertamenti urgenti di polizia e che i motivi per rifiutare l'esecuzione di una sentenza europea sono tassativi. L'automobilista perde definitivamente la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Un automobilista è stato condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione per guida in stato di ebbrezza e per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. Il controllo tramite alcoltest aveva accertato il superamento delle soglie legali con due misurazioni concordanti a distanza di mezz'ora. L'imputato ha impugnato la sentenza lamentando l'omessa valutazione di presunte prove a discarico, l'insussistenza del dolo e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la piena validità della misurazione alcolimetrica e hanno escluso benefici di legge a causa della gravità della condotta e della personalità dell'imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese di giustizia e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e agli accertamenti per l'uso di droghe. Il conducente sosteneva che la polizia avrebbe dovuto avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del suo rifiuto. I giudici hanno chiarito che l'avviso della presenza del difensore serve solo a garantire la regolarità dell'esame quando questo viene effettivamente eseguito. In caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, l'atto non ha luogo, rendendo superfluo l'avviso. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna a nove mesi di arresto e quattromila euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Il Conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato trovato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. La difesa ha sostenuto che l'alcoltest fosse stato alterato dall'assunzione di un farmaco spray per la gola e ha contestato l'applicazione della recidiva per un reato contravvenzionale. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi del farmaco, confermando che spetta al conducente provare l'assunzione e verificare la compatibilità con la guida. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sull'applicazione della recidiva: questa circostanza aggravante non può essere applicata alle contravvenzioni, ma solo ai delitti. La sentenza è stata annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio alla Corte d'appello per ricalcolare la pena al ribasso, confermando in via definitiva la colpevolezza del conducente.
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Il Conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata comunicazione della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del controllo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di rifiuto dell'alcoltest, non sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di dare il preventivo avviso del diritto all'assistenza legale. Tale avviso serve infatti a garantire la regolarità di un accertamento tecnico urgente, ma perde di utilità se l'interessato decide di non sottoporsi all'esame. Di conseguenza, il Conducente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Il Conducente impugna la condanna per il reato di rifiuto alcoltest, sostenendo di non aver ricevuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'accertamento e chiedendo la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'obbligo di avvisare il conducente sulla facoltà di farsi assistere da un difensore non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento. Inoltre, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non è automatica, ma costituisce una valutazione discrezionale del giudice, che nel caso specifico ha legittimamente negato il beneficio a causa dei precedenti penali del soggetto e della gravità della condotta. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. Il conducente era stato fermato con evidenti sintomi di alterazione, tra cui alito vinoso e andatura barcollante, e l'alcoltest aveva confermato il superamento dei limiti di legge. La difesa contestava l'affidabilità del test e chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno stabilito che l'alcoltest costituisce prova legale dello stato di alterazione, grazie alle verifiche periodiche dello strumento. Inoltre, la gravità della condotta esclude la particolare tenuità del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un automobilista è stato condannato per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Il conducente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che le forze dell'ordine non lo avessero avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del test. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di dare l'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. La presenza del difensore serve infatti a garantire la regolarità di un accertamento tecnico irripetibile; se l'esame non viene eseguito a causa del rifiuto del conducente, l'avviso non è dovuto. Di conseguenza, l'automobilista è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva ridotto la pena a un automobilista per guida in stato di ebbrezza, basandosi sulla curva di assorbimento dell'alcol. La Cassazione ha chiarito che il ritardo di circa mezz'ora tra la guida e l'esame non incide sulla validità dell'alcoltest. Tuttavia, poiché è decorso il tempo massimo previsto dalla legge, la Suprema Corte ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
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Il Conducente impugna la condanna per guida in stato di ebbrezza, sostenendo l'inutilizzabilità dell'alcoltest per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I verbali delle forze dell'ordine dimostrano che l'avviso di assistenza del difensore era stato regolarmente fornito prima dell'esame. Il Conducente viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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