L'Amministrazione Finanziaria ha richiesto a un Notaio il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per un atto di compravendita immobiliare tra un privato e un ente di edilizia residenziale pubblica. L'atto era soggetto a IVA. Il Notaio riteneva applicabili le agevolazioni fiscali edilizia convenzionata previste dall'art. 32 del d.P.R. n. 601/1973, che esentano da tali imposte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito che le agevolazioni fiscali edilizia convenzionata non si applicano alle compravendite soggette a IVA. Trattandosi di norme di esenzione, esse sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia. Di conseguenza, il Notaio è tenuto al pagamento delle imposte richieste.
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