La società proprietaria di uno spazio commerciale ha citato in giudizio l'esercente intimando lo sfratto e domandando la risoluzione contrattuale per il mancato pagamento dei canoni. L'esercente si è difeso sostenendo che il rapporto andava qualificato come locazione commerciale ordinaria e non come affitto di ramo di azienda, chiedendo la restituzione di presunte somme pagate in eccedenza e invocando la tolleranza del locatore. Il Tribunale ha respinto la tesi del commerciante, accertando che l'accordo riguarda un vero e proprio affitto di ramo di azienda, grazie alla presenza di servizi comuni, orari coordinati e autorizzazioni commerciali unitarie. Il Giudice ha quindi dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell'affittuario, ordinando l'immediato rilascio del locale e condannando l'esercente al versamento dei canoni arretrati, dell'indennità di occupazione e delle spese legali.
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