La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione sulle controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio spetta al giudice ordinario quando il provvedimento si basa sulla mancanza di requisiti oggettivi, come la convivenza. La giurisdizione del giudice amministrativo sorge solo se il diniego è fondato su motivi discrezionali legati alla sicurezza della Repubblica. In questo caso, il rigetto era basato sulla presunta cessazione della convivenza coniugale, un fatto che attiene a un diritto soggettivo e non a una valutazione discrezionale dell'amministrazione.
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