La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5446/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un condannato contro il rigetto della sua richiesta di misure alternative alla detenzione. La Corte ha stabilito che la valutazione della personalità del soggetto, basata anche su reati recenti e gravi, è una motivazione sufficiente per il giudice di sorveglianza. Un ricorso che mira a una semplice rivalutazione dei fatti, senza denunciare vizi di legge, è destinato all'inammissibilità.
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