Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un condannato l'affidamento in prova ai servizi sociali e la detenzione domiciliare. Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata valutazione dei documenti sul suo lavoro e domicilio all'estero. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che la difesa ha sollevato solo questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. Inoltre, il ricorrente non ha contestato il blocco di legge previsto per chi, già ammesso in passato a misure alternative, commette nuovi reati con l'aggravante della recidiva. Di conseguenza, Il Condannato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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