L'Albergo aveva impugnato un avviso di accertamento TARSU per l'occupazione di aree demaniali. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al Gestore dei Rifiuti. L'Albergo ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, l'Albergo ha comunicato la sua rinuncia al ricorso, accettata dal Gestore dei Rifiuti. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia. Ha stabilito che, in questi casi, non si deve pagare il contributo unificato aggiuntivo, previsto solo per i ricorsi rigettati o inammissibili. La decisione chiarisce le conseguenze economiche della rinuncia.
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