Una donna ha chiesto la revoca della confisca delle quote di due società, sostenendo di esserne la proprietaria. Le quote erano state confiscate perché il suo coniuge aveva usato le società per commettere reati fiscali. La Corte d'Appello ha respinto la sua richiesta, ritenendola una mera "prestanome" del marito e che il patrimonio fosse di fatto gestito da lui. La donna aveva già partecipato a precedenti fasi del processo, dove le sue ragioni erano state esaminate e respinte. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, ribadendo che solo un vero `terzo estraneo` al processo principale, che non abbia partecipato alle fasi di merito, può contestare la confisca beni tramite l'incidente di esecuzione. La sua partecipazione pregressa preclude una nuova valutazione dei fatti.
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