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Accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Definizione

Un istituto processuale che consente all'imputato e al pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare in grado d'appello, rinunciando ad altri motivi di impugnazione. Questo accordo deve essere ratificato dal giudice.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ricorso inammissibile: Accordo sulla pena preclude nuove contestazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato un **ricorso inammissibile**. Un Imputato aveva impugnato una sentenza della Corte d'Appello che aveva ridotto la sua pena in seguito a un accordo (patteggiamento in appello). Il ricorso contestava la responsabilità penale, ma la Suprema Corte ha stabilito che non si possono riproporre questioni già oggetto di rinuncia in un precedente accordo. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, ribadendo l'importanza della definitività degli accordi processuali.
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Accordo ex art. 599-bis: ricorso inammissibile
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo ex art. 599-bis in appello per la ridefinizione della pena, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione sulla mancata assoluzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che l'accordo comporta la rinuncia a tutti i motivi relativi alla responsabilità, limitando la cognizione del giudice e precludendo successive impugnazioni su tali punti.
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Ricorso in Cassazione inammissibile dopo accordo
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza d'appello che aveva ratificato un accordo sulla pena. Il ricorso in Cassazione, basato sulla presunta mancata rinuncia ad altri motivi, è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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