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Accollo Debiti Concordato Fallimentare

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Accollo debiti concordato fallimentare: la tassazione
Una società, agendo come terzo assuntore in un concordato fallimentare, ha contestato un avviso di liquidazione che applicava l'imposta di registro proporzionale sull'ammontare dei debiti assunti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33442/2023, ha stabilito un principio fondamentale per l'accollo debiti concordato fallimentare: la tassazione proporzionale si applica solo sul valore dei beni trasferiti, mentre l'assunzione del debito, essendo una disposizione collegata, è esclusa dalla base imponibile ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Testo Unico sull'Imposta di Registro. Di conseguenza, la Corte ha cassato parzialmente la sentenza impugnata, rinviando il caso per un nuovo calcolo dell'imposta.
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Accollo debiti concordato: la Cassazione chiarisce
Una società, in qualità di terzo assuntore in un concordato fallimentare, ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro anche sull'accollo dei debiti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'accollo debiti concordato fallimentare rappresenta un effetto legale dell'operazione e, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, è escluso dalla base imponibile. La tassazione proporzionale va applicata solo sul valore degli attivi trasferiti.
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Accollo debiti concordato fallimentare: la tassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di tassazione del concordato fallimentare con terzo assuntore. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro proporzionale sull'accollo dei debiti fallimentari da parte dell'assuntore, ritenendola la disposizione fiscalmente più onerosa. La Suprema Corte ha rigettato tale impostazione, chiarendo che la base imponibile per l'imposta di registro è costituita unicamente dal valore dei beni e dei diritti trasferiti all'assuntore. L'accollo dei debiti, essendo una conseguenza legale e accessoria dell'operazione, è escluso dalla tassazione ai sensi dell'art. 21, comma 3, del d.P.R. 131/1986, e non può essere considerato un corrispettivo.
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