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Accise Energia Elettrica

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Accise energia elettrica: rinvio per tregua fiscale
Una società operante nel settore energetico ha impugnato l'irrogazione di sanzioni derivanti da una presunta errata compilazione della dichiarazione annuale relativa alle accise energia elettrica per l'anno 2004. La controversia verteva sulla spettanza dell'esenzione per autoproduzione all'interno di un polo industriale. Dopo una decisione sfavorevole in appello, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, la parte contribuente ha richiesto il rinvio della causa per poter accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla Legge di Bilancio 2023. La Suprema Corte ha accolto l'istanza, rinviando la causa a nuovo ruolo per consentire il perfezionamento della sanatoria.
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Accise energia elettrica: esenzioni per cooperative
Una società cooperativa ha impugnato un avviso di pagamento relativo alle accise energia elettrica per l'anno 2013, sostenendo di aver diritto all'esenzione prevista per gli autoproduttori da fonti rinnovabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'esenzione non si applica quando l'energia è ceduta a soggetti terzi, inclusi i soci della cooperativa, poiché questi sono giuridicamente distinti dall'ente produttore. La normativa di favore introdotta nel 2016 non ha natura retroattiva.
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Accise energia: rimborso dal fornitore legittimo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, stabilisce un principio fondamentale in materia di accise energia elettrica. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che imponeva l'addizionale provinciale, il consumatore finale ha il diritto di chiedere il rimborso delle somme versate direttamente al proprio fornitore di energia. La Corte chiarisce che la declaratoria di incostituzionalità ha effetto retroattivo, facendo venire meno la causa del pagamento. Di conseguenza, sorge un'azione di ripetizione dell'indebito contro il fornitore, il quale potrà poi rivalersi sullo Stato. Viene così rigettato il ricorso della società fornitrice che sosteneva l'azione dovesse essere diretta contro lo Stato.
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