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Accesso Indebito A Dispositivi Di Comunicazione

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Accesso indebito a dispositivi di comunicazione: no alla tenuità
Un imputato subisce una condanna per il delitto di accesso indebito a dispositivi di comunicazione all'interno di un istituto penitenziario. Il condannato presenta ricorso per cassazione per contestare la propria responsabilità penale e lamentare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte dichiara l'impugnazione inammissibile perché i motivi ripropongono argomenti di merito già superati nei gradi precedenti e mancano di un confronto critico con la decisione impugnata. Il verdetto di colpevolezza diventa definitivo, con l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Accesso indebito a dispositivi di comunicazione: condanna ferma
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la condanna per il reato di accesso indebito a dispositivi di comunicazione in favore di soggetti detenuti. I ricorrenti contestavano la ricostruzione della propria responsabilità penale, riproponendo le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, una delle parti censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati replicavano semplici censure di merito e contestazioni generiche, senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata. I ricorrenti hanno perso il giudizio e sono stati condannati a pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Cellulare senza SIM in carcere: assolto, ma la Cassazione ribalta
Un detenuto, trovato in possesso di un cellulare funzionante ma privo di SIM, era stato assolto in primo grado. La Procura ha impugnato la decisione, sostenendo che il reato di accesso indebito a dispositivi di comunicazione sussiste a prescindere dalla presenza della scheda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per la configurabilità del reato è sufficiente che il dispositivo sia astrattamente 'idoneo' a comunicare, anche solo potenzialmente tramite Wi-Fi o con l'inserimento successivo di una SIM. La mancanza della scheda non esclude la pericolosità della condotta. Di conseguenza, la sentenza di assoluzione è stata annullata e il caso rinviato per un nuovo giudizio.
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