Un professionista ha contestato un avviso di accertamento fiscale sostenendo che derivasse da un accesso fiscale illegittimo presso il suo studio, utilizzato anche come abitazione, avvenuto senza l'autorizzazione del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La sentenza chiarisce che se l'accertamento si fonda su prove autonome e diverse, come le indagini bancarie, l'eventuale illegittimità dell'accesso fisico non invalida l'atto impositivo. Inoltre, spetta al contribuente fornire la prova dell'uso promiscuo dei locali.
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