Una società televisiva ha presentato opposizione a una cartella esattoriale per contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in presenza di vizi formali come un'iscrizione a ruolo potenzialmente illegittima, il giudice dell'opposizione ha sempre il dovere di valutare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria. Di conseguenza, avendo accertato l'esistenza del debito contributivo, il ricorso della società è stato respinto.
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