Una contribuente, socia di una società di capitali in regime di trasparenza, ha impugnato un avviso di accertamento basato sulla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte della società. L'Agenzia delle Entrate ha applicato l'accertamento induttivo per omessa dichiarazione, ricostruendo i ricavi attraverso dati IVA e bilanci precedenti. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'operato dell'Ufficio, sottolineando che l'omessa dichiarazione legittima l'uso di presunzioni supersemplici e sposta l'onere della prova sul contribuente. Inoltre, la Corte ha ribadito che nel processo tributario è consentito depositare nuovi documenti in appello, a differenza di quanto avviene nel rito civile ordinario. Il ricorso della socia è stato rigettato con condanna alle spese.
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