La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. Il conducente contestava l'affidabilità dell'accertamento ematico e l'entità della pena applicata, stabilita nel massimo edittale. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione delle prove scientifiche e la ricostruzione della dinamica dell'incidente spettano esclusivamente ai giudici di merito. Poiché la sentenza di appello era motivata in modo logico e corretto, il ricorso volto a ridiscutere i fatti è stato rigettato. L'automobilista è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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