L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione dei redditi di un imprenditore edile contestando movimentazioni bancarie non giustificate. Durante il procedimento di accertamento con adesione, le parti hanno redatto un verbale in cui l'ufficio riconosceva la giustificazione di alcune operazioni. Sebbene la procedura non si sia conclusa con un accordo finale, i giudici di merito hanno utilizzato quel verbale per ridurre la pretesa fiscale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che l'accertamento con adesione non perfezionato non impedisce l'utilizzo del verbale sottoscritto come documento probatorio. Il giudice può liberamente valutarne l'attendibilità per decidere la controversia, confermando la riduzione delle imposte dovute dal contribuente.
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