Una professionista riceve un avviso di accertamento basato su movimentazioni bancarie non giustificate. La Corte di Cassazione interviene per chiarire un punto fondamentale sull'accertamento bancario professionista. La presunzione legale che i movimenti bancari siano reddito imponibile vale solo per i versamenti e non per i prelevamenti. Per i versamenti, spetta alla professionista fornire una prova analitica contraria. I giudici di merito, però, hanno il dovere di esaminare rigorosamente tale prova, senza poterla respingere con una motivazione generica o apparente. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, che aveva omesso di pronunciarsi sui prelevamenti e aveva valutato superficialmente le prove sui versamenti, rinviando il caso a un nuovo esame.
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