Una società alberghiera si è vista respingere il ricorso dalla Corte di Cassazione riguardo alla deducibilità delle quote di ammortamento e altri oneri per l'anno 2008. La Corte ha confermato che per i tributi non armonizzati, come IRES e IRAP, non è obbligatorio il contraddittorio preventivo per gli accertamenti "a tavolino". Inoltre, ha dichiarato inammissibili gli altri motivi di ricorso per vizi procedurali, ribadendo l'impossibilità di riesaminare i fatti in sede di legittimità e la necessità di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
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