Una società in crisi ha proposto un concordato semplificato basato sulla rinuncia dei soci a crediti prededucibili. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi inferiori, ha stabilito che tale rinuncia non costituisce un apporto di "risorse esterne" ai sensi dell'art. 84 del Codice della Crisi. Secondo la Corte, le risorse esterne devono consistere in un'effettiva immissione di nuova finanza e non in una mera redistribuzione di passività già esistenti nel patrimonio del debitore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per ragioni procedurali, poiché il decreto impugnato è privo di carattere decisorio.
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