La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore edile condannato per abbandono di rifiuti speciali. I motivi del ricorso sono stati giudicati generici, meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, e focalizzati su questioni di fatto non riesaminabili in sede di legittimità. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito su tutti i punti, inclusa l'esclusione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.
Continua »