L'Amministrazione finanziaria ha contestato a un Contribuente redditi non dichiarati, derivanti da investimenti in un paese a fiscalità privilegiata (San Marino) per l'anno 2008, applicando il raddoppio dei termini per l'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'accertamento, sostenendo la non retroattività della presunzione di evasione e del raddoppio dei termini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione. Ha stabilito che la presunzione legale di evasione non è retroattiva. Tuttavia, il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario ha natura procedimentale e si applica anche quando l'Ufficio usa presunzioni semplici per contestare redditi esteri non dichiarati, purché l'atto sia notificato dopo l'entrata in vigore della norma. La sentenza è stata rinviata per un nuovo esame.
Continua »