Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento da quasi 600.000 euro, eccependo la prescrizione quinquennale sanzioni tributarie e degli interessi per alcuni carichi. I giudici di merito avevano respinto la sua tesi, ritenendo che la prescrizione fosse stata interrotta. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente. Ha stabilito che l'atto interruttivo, per essere valido, deve essere specificamente riferibile ai singoli crediti contestati. La Corte precedente non aveva verificato questo collegamento in modo puntuale, limitandosi a un'affermazione generica. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame che verifichi correttamente la prescrizione.
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