La società proprietaria di un impianto eolico ha presentato una dichiarazione Docfa per escludere la torre di sostegno dal calcolo del valore fiscale dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la stima, includendo la torre nella base imponibile. I giudici di merito hanno respinto il ricorso dell'azienda energetica, qualificando la torre come elemento immobiliare tassabile per la sua consistenza fisica e stabilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa, confermando che la rendita catastale parco eolico non deve comprendere la torre di sostegno degli aerogeneratori. La legge esenta infatti i cosiddetti 'imbullonati' e tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo di trasformazione dell'energia, a prescindere dal loro ancoraggio stabile al terreno. La Corte ha quindi annullato la decisione impugnata.
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