L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale di una centrale geotermica di proprietà di una società energetica, includendo nel calcolo i pozzi di estrazione e reiniezione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che i pozzi geotermici sono impianti funzionali al processo produttivo di energia elettrica. Di conseguenza, in base alla riforma del 2016, tali componenti sono escluse dalla stima diretta per determinare la rendita catastale. Anche se i giudici d'appello avevano erroneamente applicato la legge sulle miniere anziché quella sugli imbullonati, il risultato finale di esclusione dei pozzi dal calcolo delle tasse è corretto. La Suprema Corte ha quindi confermato l'esclusione dei pozzi, rigettando l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria.
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