Un ex dipendente bancario, iscritto a un fondo di previdenza complementare poi posto in liquidazione, riceveva un pagamento in capitale unico ("zainetto") in sostituzione della pensione mensile. Il contribuente chiedeva il rimborso IRPEF sostenendo che la ritenuta fiscale applicata dal fondo fosse errata, in quanto calcolata sull'intero capitale senza dedurre i contributi da lui versati. A seguito del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, nasceva il contenzioso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, stabilendo che la tassazione previdenza complementare per lo "zainetto" colpisce l'intero importo erogato. Non è possibile dedurre i contributi volontari versati dal dipendente, poiché solo i contributi obbligatori per legge sono esclusi dalla base imponibile. Vince l'Agenzia delle Entrate.
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