L'Amministrazione Finanziaria ha notificato una cartella di pagamento a un ente contribuente, negando il riporto di un credito IVA a causa della dichiarazione presentata oltre i novanta giorni di ritardo, configurando l'omessa presentazione. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato la cartella, ritenendo il credito ormai intoccabile e consolidato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Erario, stabilendo che la tardività formale non cancella automaticamente il diritto, ma impone al contribuente la prova del credito IVA sul piano sostanziale. L'assenza di controlli passati non impedisce contestazioni successive; pertanto, il contribuente deve esibire fatture e registri contabili per conservare il beneficio fiscale.
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