L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contro il Contribuente, contestando l'uso di fatture false per sponsorizzazioni sportive. Le fatture provenivano da società cartiere prive di reale struttura organizzativa, configurando operazioni oggettivamente inesistenti. Il Contribuente ha impugnato l'atto, invocando una precedente sentenza favorevole per un'altra annualità d'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che ogni anno fiscale è autonomo e che un precedente giudicato non si estende automaticamente se basato su prove specifiche di un singolo anno. Inoltre, il Contribuente non ha rispettato l'obbligo di riprodurre integralmente la vecchia sentenza nel ricorso. Di conseguenza, i costi contestati restano indeducibili e l'IVA indetraibile, confermando la vittoria del fisco.
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