Un'azienda ha richiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte a un dipendente, dopo che una sentenza definitiva aveva accertato che tali somme non erano dovute, obbligando il lavoratore a restituirle. L'amministrazione finanziaria ha rifiutato il rimborso delle ritenute, eccependo la scadenza del termine di quarantotto mesi dal versamento delle imposte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che, in caso di indebito sopravvenuto, si applica il termine di decadenza biennale di carattere residuale. Questo termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'inesistenza del debito, e non dal momento del versamento originario.
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