L'Azienda ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per il pagamento del canone pubblicitario del 2016. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo due importanti principi in materia di imposta comunale sulla pubblicità. In primo luogo, le maggiorazioni tariffarie deliberate dai Comuni prima del 26 giugno 2012 hanno perso efficacia il 31 dicembre 2012; pertanto, per gli anni successivi, si applicano solo le tariffe base. In secondo luogo, il canone per l'occupazione di spazi pubblici tramite impianti pubblicitari non può essere calcolato sulla base della superficie del cartello pubblicitario, bensì deve basarsi sull'effettiva proiezione al suolo dell'impianto stesso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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