L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che dichiarava prescritta la richiesta di pagamento di sanzioni amministrative. Secondo i giudici d'appello, a seguito dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, il termine di prescrizione quinquennale decorreva dalla domanda giudiziale iniziale del 2004, rendendo prescritta la cartella notificata nel 2014. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la prescrizione della pretesa tributaria non ricomincia a correre dalla domanda iniziale. In caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione, il termine di prescrizione decorre esclusivamente dalla data di scadenza del termine utile per riassumere la causa, rendendo definitiva la pretesa fiscale.
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