La vicenda nasce dall'impugnazione di alcune ingiunzioni di pagamento per la tassa automobilistica. La contribuente ha avviato la procedura di reclamo. L'ente di riscossione ha quindi annullato gli atti in autotutela entro il termine di novanta giorni. Nonostante l'annullamento, la controversia è giunta dinanzi ai giudici regionali, i quali hanno dichiarato cessata la materia del contendere, condannando però l'ente riscossore al rimborso delle spese legali. L'agente della riscossione ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo l'illegittimità della condanna alle spese dopo il tempestivo ritiro degli atti. La Suprema Corte ha ravvisato la particolare rilevanza della questione riguardante l'istituto della mediazione tributaria e spese di lite, rimettendo la decisione finale alla Quinta Sezione Civile per una valutazione approfondita.
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