Il Tribunale ha disposto la revoca sospensione condizionale per il mancato versamento di una provvisionale di mille euro alla parte lesa. Il Condannato ha impugnato la decisione, invocando l'impossibilità economica di far fronte alla spesa. I magistrati hanno però rilevato l'assenza di impedimenti oggettivi alla ricerca di un lavoro e la contemporanea percezione del reddito di cittadinanza da parte del suo nucleo familiare. Inoltre, l'interessato non ha effettuato alcun tentativo di pagamento, neppure parziale. La Corte di Cassazione ha confermato l'ordinanza e ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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