Un socio di una società in nome collettivo ha deciso di recedere e ha prelevato arbitrariamente dalle casse sociali 130.000 euro a titolo di liquidazione della propria quota, senza adottare criteri contabili oggettivi. Il socio superstite, pur essendo a conoscenza dell'operazione e dotato di poteri gestori, non ha opposto alcuna resistenza. A seguito del successivo fallimento della società, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di entrambi per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. I giudici hanno chiarito che il prelievo ingiustificato del socio uscente costituisce una condotta distrattiva illecita. Inoltre, l'amministratore che non impedisce l'atto dannoso risponde del reato a titolo di concorso, dato il suo inderogabile dovere di vigilanza sul patrimonio sociale.
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