Un Imprenditore e Dirigente d'azienda, condannato con sentenza definitiva per reati fiscali legati alla compravendita di diritti televisivi, ha richiesto la revisione della sentenza di condanna. La difesa ha invocato l'incompatibilità con altre sentenze favorevoli, nuove testimonianze, un documento privo di legalizzazione estera e asserite violazioni del giusto processo. La Corte d'appello ha dichiarato la richiesta inammissibile senza entrare nel merito dibattimentale. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'istanza: le prove addotte non avevano il carattere della novità, le sentenze precedenti riguardavano fatti o periodi diversi e le presunte violazioni processuali non integrano i casi tassativi per revocare il giudicato senza una previa pronuncia degli organi sovranazionali. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese processuali.
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