Il Pubblico Ministero ha disposto la restituzione degli apparecchi informatici a Un Utilizzatore, trattenendo però la copia forense dei dati personali contenuti. L'Utilizzatore ha proposto riesame, ottenendo l'annullamento del provvedimento dal Tribunale per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La Procura ha ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di interesse del cittadino, considerata la restituzione fisica dei supporti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. La Suprema Corte ha chiarito che nel sequestro probatorio smartphone e dispositivi personali, l'interesse a impugnare la copia dei dati persiste anche dopo la restituzione dell'oggetto, giacché la circolazione indebita di dati intimi e riservati lesiona la sfera privata della persona.
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