Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la condanna d'appello. Il primo accusato lamentava il mancato svolgimento di una nuova perizia medica sulle proprie capacità fisiche, mentre il secondo contestava la celebrazione del processo in sua assenza benché fosse ristretto ai domiciliari per altra causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo soggetto, ritenendo esaustive e logiche le motivazioni con cui i giudici di secondo grado hanno escluso l'esigenza di nuovi accertamenti sanitari. Al contrario, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del secondo imputato: la misura cautelare domiciliare, tempestivamente resa nota al giudice, costituisce un effettivo legittimo impedimento a comparire. La mancata traduzione del detenuto ha violato le garanzie difensive fondamentali. Di conseguenza, i magistrati hanno disposto l'annullamento della sentenza con rinvio a una diversa sezione territoriale.
Continua »