Un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha rigettato la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per un indagato, ordinando ulteriori indagini. Il GIP ha però stabilito che queste indagini potessero essere svolte dalla difesa della persona offesa o dal PM su sua sollecitazione. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso, sostenendo l'`abnormità dell'atto processuale` del GIP, ritenendolo fuori dall'ordinamento e causa di stasi. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che l'ordinanza, sebbene potenzialmente illegittima, non era "abnorme" e non impediva al PM di procedere autonomamente con nuove indagini.
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