La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per Bancarotta fraudolenta documentale nei confronti dell'amministratore di una società fallita. L'imputato non aveva tenuto le scritture contabili obbligatorie dopo il 2005, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale. Inizialmente assolto per particolare tenuità del fatto e riqualificato in bancarotta semplice, la Corte d'Appello aveva ripristinato l'accusa più grave. La Cassazione ha stabilito che l'omissione consapevole delle registrazioni, anche in assenza di attività, integra almeno il dolo generico, sufficiente per la Bancarotta fraudolenta documentale, respingendo il ricorso dell'amministratore.
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