L'Imputato ha presentato una richiesta di estinzione delle pene, già inflitte con diverse sentenze, ai sensi dell'art. 172 c.p. Il Tribunale ha dichiarato la richiesta inammissibile, poiché era una riproposizione di istanze precedenti già rigettate per la sua condizione di recidivo. L'Imputato ha contestato, invocando un cambio di orientamento giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, ritenendo che la questione fosse già stata definitivamente decisa e che il nuovo orientamento non fosse applicabile al suo caso, consolidando la decisione precedente.
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