Un soggetto, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato condannato per aver violato tale misura, allontanandosi senza autorizzazione e frequentando persone con precedenti. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'esistenza della misura e l'eccessività della pena, oltre alla mancata rivalutazione della sua pericolosità sociale dopo la scarcerazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni non fossero state sollevate correttamente nei gradi precedenti o fossero infondate. La Corte ha confermato la validità della misura e la correttezza della determinazione della pena per la violazione sorveglianza speciale, riaffermando la discrezionalità del giudice di merito.
Continua »