Penale Sent. Sez. 3 Num. 14727 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
Deposittaa in Cancelleria
Oggi,
2 3 PP' 2026
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Larino (Cb) il DATA_NASCITA;
uct avverso la sentenza n. 48/2025 della Corte di appello di Campobasso del 6 febbrai 2025;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta, altresì, la memoria depositata in data 13 novembre 2025 nell'interesse del ricorrente dall'AVV_NOTAIO del foro di Campobasso, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 6 febbraio 2025 ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 20 maggio 2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine a taluni dei reati a lui contestati, il cui oggetto, frazionato in diversi capi di imputazione che avevano dato causa a tre diversi procedimenti penali, poi riuniti già di fronte al giudice di primo grado, concerneva la violazione della normativa penale in materia di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro, commessi, nella qualità rivestita dall'imputato di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nei periodi andanti dal 2014 sino al 16 dicembre 2015; dal luglio 2017 al novembre 2018, ed ancora dal marzo 2016 al febbraio 2017.
In particolare, il Tribunale aveva prosciolto il COGNOME in ordine ai periodi di omessa contribuzione fino al dicembre 2015, stante la maturata prescrizione, ed aveva, invece, affermato la sua responsabilità quanto ai restanti periodi, condannandolo, di conseguenza, alla complessiva pena, peraltro condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 8 di reclusione e di C 700,00 di multa, oltre accessori.
La Corte territoriale, adita dal prevenuto, ha assolto il COGNOME quanto alle omissioni contributive riguardanti gli anni 2016 e 2018, per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, mentre, confermata la responsabilità del predetto quanto alla sola annualità 2017, ha rideterminato la pena inflitta in misura pari a mesi 3 di reclusione ed C 200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza censurata.
Avverso la statuizione della Corte territoriale è insorta la difesa fiduciaria dell'imputato, che ha affidato le proprie lagnanze ad un unico motivo di impugnazione, riguardante la violazione di * legge.
In particolare la difesa del ricorrente si è doluta del fatto che la Corte territoriale - la quale ha pure richiamato il principOdi cui alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 10424 del 2018 - ha individuato quale condotta criminosa rilevante - cioè l'omesso versamento contributivo e previdenziale - l'omissione contributiva riguardante l'intero periodo relativo alla annualità 2017, laddove la contestazione mossa al prevenuto con gli atti introduttivi del giudizio a suo carico non concerneva il periodo relativo ai mesi da marzo e giugno del 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato fondato / è, pertanto, meritevole di accoglimento.
La Corte di appello, invero, nel verificare, su base annua come richiesto dalla sentenza delle Sezioni unite penali di questa Corte di cassazione n. 10424 del 2018, i periodi di omesso versamento delle ritenute previdenziali gravanti sul datore di lavoro, ha osservato, quanto all'anno 2016, che l'ammontare degli omessi versamenti oggetto di contestazione, cioè quelli relativi al periodo settembre/dicembre, era pari ad C 3.452,82; tale ammontare in quanto inferiore alla soglia di punibilità, da calcolare su base annua, di C 10.000,00 non consentiva di ritenere integrato il reato.
Analogamente per ciò che attiene all'anno 2018 - in relazione al quale gli omessi versamenti previdenziali contestati avevano ad oggetto le mensilità i mesi da gennaio a giugno (per un importo pari a C 6.996,77) oltre ad un ulteriore importo (pari ad C 980,00) riguardante il periodo del medesimo anno andante da aprile a novembre - la Corte territoriale, avendo sommato gli importi dianzi ricordati, ha rilevato il mancato superamento, anche per tale anno, della richiamata soglia di punibilità.
Essa ha, pertanto, assolto il COGNOME, quanto ai reati commessi negli anni dianzi indicati, con la formula che il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Essa ha, invece, considerato, con riferimento all'anno 2017, che, prendendo in considerazione i periodi di omessa contribuzione oggetto di contestazione a carico del COGNOME nei diversi procedimenti che lo vedevano imputato, appunto, per la violazione sulla normativa in materia di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro, la soglia di punibilità prevista dal legislatore risultava essere stata superata.
Ciò il giudice del gravame lo ha desunto osservando che in uno dei procedimenti originariamente promossi nei confronti del COGNOME, la contestazione riguardava l'omesso versamento contributivo sia il relazione al primo che al secondo trimestre dell'anno 2017, mentre in altro procedimento la contestazione aveva ad oggetto la omessa contribuzione riguardante il terzo ed il quarto trimestre dello stesso anno (quindi, in altre parole, l'intero anno 2017) e che la somma in tale modo non versata all'ente previdenziale ammontava ad C 13.657,44, evidentemente esuberante rispetto alla soglia di punibilità.
Siffatto calcolo è, tuttavia, viziato, avendo, in sostanza, la Cort provveduto a calcolare l'omesso versamento di somme esulanti rispetto ai fatti oggetto di contestazione.
Invero, esaminando i capi di imputazione originariamente contestati al prevenuto si rileva che quello formulato nell'ambito del procedimento penale n. 126 del 2022 ha ad oggetto il periodo che va da marzo 2016 a febbraio 2017, mentre quello formulato nell'ambito del diverso procedimento recante il n. 302 del 2021 va da luglio 2017 a novembre 2018; è, pertanto, di tutta evidenza che (espunti i riferimenti agli anni 2016 e 2018 in relazione ai quali il COGNOME è stato, per le ragioni già illustrate, prosciolto) non è stata esercitata confronti del COGNOME l'azione penale per ciò che attiene alle omissioni contributive relative ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2017 e che - in tale senso violando il principio della correlazione fra quanto contestato e quanto affermato in sede penale - la Corte territoriale ha errato nel computare anche tali mensilità fra quelle relativamente alle quali operare la verifica dell'avvenuto superamento della soglia di punibilità.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, per nuovo giudizio volto alla verifica - una volta correttamente individuati, sulla base dell'avvenuta contestazione e del conseguente esercizio della azione penale, i riferimenti temporali sulla base dei quali operare il calcolo avente ad oggetto il superamento o meno della soglia di punibilità, pari all'ammontare su base annua di € 10.000,00 di evasione contributiva - se effettivamente, tenuto conto della condotta omissiva della quale l'imputato è stato chiamato a rispondere in sede processuale, era risultata superata la soglia di punibilità in relazione all'an 2017.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2025